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Registro Antincendio: chi deve firmarlo?

Chi deve firmare il registro antincendio? Una domanda che interessa tutte le aziende soggette agli obblighi di controllo e manutenzione antincendio.

Il D.M. 1° settembre 2021 attribuisce al datore di lavoro la responsabilità della tenuta del registro. La UNI 9994-1:2024, per gli estintori, precisa le modalità di gestione e sottoscrizione.

Il tecnico manutentore rilascia il proprio rapporto di intervento. La firma del registro, secondo la norma tecnica, compete alla persona responsabile dell’attività.

Scopriamo cosa prevede la normativa e come gestire correttamente questo importante documento.

Controllo estintore

Registro antincendio: cosa prevede la normativa?

Il D.M. 1° settembre 2021, conosciuto come Decreto Controlli, stabilisce che il datore di lavoro deve predisporre e mantenere costantemente aggiornato il registro dei controlli antincendio.

In questo documento devono essere annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione effettuati su estintori, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.

Il registro deve essere mantenuto aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.

Chi deve firmare il registro antincendio?

La UNI 9994-1:2024, relativa alla manutenzione degli estintori, introduce una distinzione importante tra il registro antincendio e il documento di manutenzione.

In particolare, il punto 8.4 della norma prevede che il registro sia predisposto, aggiornato e firmato dalla persona responsabile.

Occorre quindi distinguere due figure:

  • Il datore di lavoro o la persona responsabile: assicura la corretta tenuta e l'aggiornamento del registro e provvede alla relativa firma secondo le norme applicabili.
  • Il tecnico manutentore: esegue gli interventi di manutenzione, documenta le operazioni effettuate e rilascia il proprio rapporto di intervento.

Il tecnico manutentore non è quindi tenuto a firmare il registro al posto della persona responsabile. La sua attività viene documentata attraverso il rapporto di manutenzione.

Il rapporto di manutenzione sostituisce il registro antincendio?

No. Si tratta di due documenti distinti, con funzioni differenti.

Il rapporto di manutenzione documenta le attività svolte dal tecnico, le anomalie riscontrate, gli interventi effettuati e gli eventuali ricambi utilizzati.

Il registro antincendio raccoglie invece nel tempo le informazioni relative ai controlli periodici e agli interventi di manutenzione, permettendo di ricostruire la gestione dei presidi antincendio.

La UNI 9994-1:2024, al punto 8.3, prevede che una copia del documento di manutenzione venga consegnata al committente e possa essere allegata al registro, ove previsto dalla legislazione vigente.

Come deve comportarsi il datore di lavoro?

Per una corretta gestione della documentazione antincendio, è importante:

  • predisporre il registro dei controlli antincendio;
  • mantenerlo costantemente aggiornato;
  • conservare i rapporti di intervento rilasciati dai manutentori;
  • verificare che eventuali anomalie segnalate vengano gestite;
  • assicurare che il registro sia disponibile in caso di controllo.

Affidare la manutenzione a un'azienda specializzata non trasferisce automaticamente al manutentore la responsabilità della corretta tenuta del registro antincendio.

Il datore di lavoro può delegare la firma del registro antincendio?

Sì. La gestione e la firma del registro antincendio possono essere affidate anche a una persona diversa dal datore di lavoro, sia interna sia esterna all'azienda, nel rispetto delle disposizioni applicabili.

È importante, tuttavia, distinguere tra un incarico operativo e una delega formale di funzioni.

  • Incarico operativo: il datore di lavoro può affidare a un dipendente, a un responsabile interno o a un consulente esterno la compilazione, l'aggiornamento e la gestione documentale del registro. Il soggetto incaricato può sottoscrivere le annotazioni di propria competenza, senza che ciò comporti automaticamente il trasferimento delle responsabilità del datore di lavoro.
  • Delega formale di funzioni: il datore di lavoro può trasferire specifiche funzioni in materia di sicurezza a un soggetto interno o esterno, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 16 del D.Lgs. 81/2008.

Per essere valida, la delega formale deve prevedere un atto scritto con data certa, l'accettazione scritta del delegato, adeguate competenze professionali, effettivi poteri organizzativi e di controllo e la necessaria autonomia di spesa. Deve inoltre ricevere adeguata e tempestiva pubblicità.

La delega non elimina l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul corretto svolgimento delle funzioni trasferite.

È quindi possibile individuare un soggetto incaricato della gestione del registro, ma occorre definire chiaramente chi effettua le annotazioni, chi sottoscrive il documento in qualità di persona responsabile e quali responsabilità siano effettivamente attribuite.

Il tecnico manutentore, nell'ambito del normale intervento di manutenzione, continua invece a documentare le proprie attività attraverso il rapporto di intervento, senza sostituirsi automaticamente alla persona responsabile nella sottoscrizione del registro.

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Riferimenti normativi

Per approfondire l'argomento è possibile consultare i seguenti riferimenti:

Registro antincendio: documentazione e responsabilità

Ferrari Service affianca le aziende nelle attività di controllo e manutenzione antincendio, rilasciando la documentazione relativa agli interventi eseguiti.

Noi possiamo aiutarti anche con la corretta tenuta del registro antincendio.

Per informazioni sulla documentazione tecnica, sui rapporti di manutenzione e sugli obblighi previsti dalla normativa, il nostro personale è a disposizione.

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